Art. 1054 c.nav. — Comunicazioni all'esercente
Quando il procedimento e' promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva