Art. 604 c.p.c. — Disposizioni particolari
[1]Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
[2]Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva