Art. 604 c.p.c.Disposizioni particolari

[1]Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

[2]Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art604 · fonte su Normattiva