Art. 1056 c.nav.Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari

[1]Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze.

[2]Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote di comproprieta' dell'aeromobile, il pretore puo', sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intero aeromobile, quando il debitore sia comproprietario per piu' della meta' del valore dell'aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti e' convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e' esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1056 · fonte su Normattiva