Art. 645 c.nav.
Navi non soggette a pignoramento e a sequestro
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure cautelari:
- a)le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
- b)le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
- c)le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
- d)le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva