Art. 1060 c.nav.
Giudice dell'esecuzione
[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice.
[2]Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni da che e' stato formato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva