Art. 1061 c.nav.
Forma del pignoramento di aeromobile
[1]Il pignoramento e' formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell'articolo 650.
[2]Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile e' in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione.
[3]Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalita' indicate nel precedente comma.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva