Art. 1066 c.nav. — Ordinanza di vendita
[1]Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato, del quale l'aeromobile ha la nazionalita', dispone la vendita con o senza incanto.
[2]L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 656.
[3]L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva