Art. 656 c.nav.Contenuto dell'ordinanza

L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire:

  • 1)il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;
  • 2)il giorno e l'ora dell'incanto;
  • 3)l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonche' il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
  • 4)la misura minima dell'aumento delle offerte;
  • 5)il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalita' del deposito.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art656 · fonte su Normattiva