Art. 656 c.nav. — Contenuto dell'ordinanza
L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire:
- 1)il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;
- 2)il giorno e l'ora dell'incanto;
- 3)l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonche' il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
- 4)la misura minima dell'aumento delle offerte;
- 5)il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalita' del deposito.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva