Art. 1067 c.nav. — Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
[1]L'ordinanza di vendita e' notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse.
[2]L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa e' affissa nell'albo della pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale aeronautica. Il giudice puo' anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva