Art. 1073 c.nav. — Rinvio
[1]All'esecuzione per consegna dell'aeromobile, alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia.
[2]Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva