Art. 1075 c.nav.Notificazione del provvedimento

[1]Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce e' creditore dell'esercente non proprietario ed e' assistito da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.

[2]Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito puo' prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante sia eseguita con le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo 650.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1075 · fonte su Normattiva