Art. 683 c.nav.Notificazione del provvedimento

[1]Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave.

[2]Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce e' creditore dell'armatore non proprietario ed e' assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.

[3]Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo' prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalita' indicate dal secondo comma dell'articolo 650.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art683 · fonte su Normattiva