Art. 1080 c.nav.Applicabilita' delle disposizioni penali

[1]Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, e' punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

[2]Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1080 · fonte su Normattiva