Art. 1080 c.nav. — Applicabilita' delle disposizioni penali
[1]Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, e' punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
[2]Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva