Art. 11 c.p.
Rinnovamento del giudizio
[1]Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
[2]Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva