Art. 1091 c.nav.
Diserzione
[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
[2]Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
[3]Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro)).
Testo vigente dal 24 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva