Art. 1092 c.nav.
Circostanze aggravanti
[1]La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso:
- 1)per fine politico;
- 2)con violenza o minaccia;
- 3)all'estero;
- 4)da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
- 5)collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio.
[2]Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva