Art. 1111 c.nav.
Pene accessorie
[1]La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
[2]La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva