Art. 1118 c.nav.
Abbandono del posto
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva