Art. 112 c.nav.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995. Leggi il testo vigente →
Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 gennaio 1994, n. 84
48La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 il presente articolo e' abrogato per le parti afferenti la navigazione marittima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995 · versione 50 su Normattiva