Art. 1123 c.nav.
Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio
[1]Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
[3]Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva