Art. 1127 c.nav.Falsita' ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

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[1]Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsita' previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorita' e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di rotta.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1127 · fonte su Normattiva