Art. 1128 c.nav.
Uso di atto falso
[1]Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
[2]Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva