Art. 1139 c.nav.
Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile
[1]I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o piu' si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a tre anni.
[2]Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva