Art. 1142 c.nav.
Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
[1]Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
[2]Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva