Art. 1145 c.nav.
Appropriazione indebita del carico
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva