Art. 1153 c.nav. — Nave destinata alla tratta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 2018. Leggi il testo vigente →
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 2018 · versione 0 su Normattiva