Art. 1157 c.nav.
Omissione di aiuto
[1]Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
[2]Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.
[3]Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva