Art. 1165 c.nav.
Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
- 1)chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli ((50 e 57)), senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
- 2)chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva