Art. 1168 c.nav.
Pesca abusiva
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva