Art. 117 c.nav. — Personale tecnico delle costruzioni navali
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
- 1)gli ingegneri navali;
- 2)i costruttori navali;
- 3)i maestri d'ascia e i calafati.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva