Art. 280
Maestro d'ascia
Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:
- a)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- b)essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279;
- c)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
- d)avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorita' marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;
- e)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva