Art. 1178 c.nav. — Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
[2]Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva