Art. 118 c.nav.
Matricole e registri del personale marittimo
[1]La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
[2]Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva