Art. 1183 c.nav.
Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile
[1]Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorita' marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
[2]((Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, e' punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.))
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva