Art. 1186 c.nav.
Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita' concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva