Art. 1196 c.nav.
Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59 ((La stessa sanzione)) si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere e' richiesto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera a)) che "nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva