Art. 1212 c.nav. — Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto
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Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva