Art. 1212 c.nav.Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto

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Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1212 · fonte su Normattiva