Art. 1218-bis c.nav.
[1]((Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
[2]In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi)). 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 giugno 1962, n. 616
11La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
Testo vigente dal 20 luglio 1962, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva