Art. 1227 c.nav.
Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorita' indicata negli articoli 510, 993, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva