Art. 123 c.nav. — Titoli professionali del personale marittimo
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[1]Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
- a)capitano superiore di lungo corso;
- b)capitano di lungo corso;
- c)aspirante capitano di lungo corso;
- d)allievo capitano di lungo corso;
- e)padrone marittimo;
- f)marinaio autorizzato;
- g)capo barca;
- h)conduttore.
[2]Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
- a)capitano superiore di macchina;
- b)capitano di macchina;
- c)aspirante capitano di macchina;
- d)allievo capitano di macchina;
- e)meccanico navale;
- f)fuochista autorizzato;
- g)motorista abilitato;
- h)marinaio motorista.
[3]Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
- a)medico di bordo;
- b)marconista.
[4]I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
[5]Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
[6]I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva