Art. 123 c.nav.Titoli professionali del personale marittimo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 ottobre 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

  • a)capitano superiore di lungo corso;
  • b)capitano di lungo corso;
  • c)aspirante capitano di lungo corso;
  • d)allievo capitano di lungo corso;
  • e)padrone marittimo;
  • f)marinaio autorizzato;
  • g)capo barca;
  • h)conduttore.

[2]Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

  • a)capitano superiore di macchina;
  • b)capitano di macchina;
  • c)aspirante capitano di macchina;
  • d)allievo capitano di macchina;
  • e)meccanico navale;
  • f)fuochista autorizzato;
  • g)motorista abilitato;
  • h)marinaio motorista.

[3]Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

  • a)medico di bordo;
  • b)marconista.

[4]I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

[5]Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

[6]I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art123 · fonte su Normattiva