Art. 1230 c.nav.Discesa o lancio col paracadute

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[1]Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'articolo 820, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1230 · fonte su Normattiva