Art. 1230 c.nav. — Discesa o lancio col paracadute
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[1]Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'articolo 820, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila.
[2]Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva