Art. 1244 c.nav.
Computo speciale di termini
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un ((aeroporto)) del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva