Art. 125 c.nav.
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Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 28 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva