Art. 1256 c.nav.
Infrazioni disciplinari dei passeggeri
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
- 1)la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
- 2)il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
- 3)il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
- 4)l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva