Art. 1265 c.nav. — Ricorso degli appartenenti alla personale aeronautico
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[1]Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla gente dell'aria le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
[2]La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva