Art. 1265 c.nav.Ricorso degli appartenenti alla personale aeronautico

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[1]Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla gente dell'aria le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.

[2]La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1265 · fonte su Normattiva