Art. 1266 c.nav.
Enti portuali
Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell'Ente autonomo del porto di Napoli, delle Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva