Art. 1268 c.nav.
Delega provvisoria ai comuni
Nelle localita' non collegate per via navigabile con localita' ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva