Art. 1284 c.nav.Societa' proprietarie di navi e navi in comproprieta'

[1]Le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprieta' navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.

[2]Per le comproprieta' navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158, il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943.

[3]Per le comproprieta' che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 159, l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1284 · fonte su Normattiva