Art. 158 c.nav. — Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati
[1]((Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a societa', che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.
[2]La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si e' verificata.
[3]Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza)).
Testo vigente dal 22 gennaio 1976, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva