Art. 158 c.nav.Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

[1]((Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a societa', che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

[2]La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si e' verificata.

[3]Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza)).

Testo vigente dal 22 gennaio 1976, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art158 · fonte su Normattiva