Art. 1288 c.nav. — Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori
Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva